L'ingiuria grave come presupposto per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, consiste nel comportamento idoneo a ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. Non ricorrono gli estremi dell’ingratitudine nel comportamento della figlia donataria, la quale, dinnanzi alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i suoi genitori e nel corso del giudizio di separazione instaurato dalla madre, inviti il padre, tramite lettera formale, a lasciare l'immobile di sua proprietà, destinato a casa familiare.
Cass. civ. sez. II, 31 marzo 2011, n. 7487
Avv. Graziano Rondinelli
|