Dal 1° luglio 2011 gli atti di accertamento (ordinari, parziali e integrativi) avranno anche la funzione di titolo esecutivo e di precetto. Lo prevede la manovra 2010 (decreto legge 78, in legge 122): è stato stabilito che l'atto di accertamento, che riguarda i periodi d'imposta 2007 e successivi, svolge anche una funzione esattiva, in conseguenza, come spiega l'articolo 29, della concentrazione della riscossione nell'atto di accertamento. In precedenza, per riscuotere le somme contenute nell'atto impositivo l'ufficio dell'amministrazione doveva agire attraverso il ruolo e la successiva cartella di pagamento.
Dal 1° luglio, quindi, l'atto di accertamento diventa direttamente titolo anche per la riscossione del tributo e, in considerazione dell'"intimazione ad adempiere" che verrà contenuta nell'atto stesso, assume anche la valenza di atto di precetto. Da questa data e in riferimento ai periodi d'imposta 2007 e successivi, per gli accertamenti riguardanti le imposte sui redditi, l'Iva e l'Irap, sparisce la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Ruolo e cartella di pagamento continueranno a sussistere per le attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73), e per tutte quelle situazioni non menzionate dall'articolo 29 della manovra 2010. Ad esempio, se l'atto di accertamento non conterrà l'«intimazione ad adempiere» si può dire che lo stesso non condenserà anche la funzione esecutiva. Questa funzione non si rintraccia nella notifica di un atto di contestazione (articolo 16 del decreto legislativo 472/97). La manovra prevede che la concentrazione della riscossione si ha per l'atto di accertamento e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni. L'atto di contestazione assume valenza di atto di irrogazione delle sanzioni quando è impugnato (o definito nella misura ora di un terzo delle penalità) mentre, se il contribuente presenta deduzioni difensive, l'ufficio potrà emanare solo successivamente il vero e proprio atto di irrogazione delle sanzioni. Solo in quest'ultimo caso l'atto potrà svolgere anche una funzione esattiva. Si tratta di capire se la funzione esecutiva può essere attribuita anche per gli atti di recupero delle somme indebitamente rimborsate e dei crediti indebitamente compensati. In futuro, per gli atti e i tributi di competenza delle Entrate si assisterà progressivamente all'abrogazione del ruolo e della cartella di pagamento (articolo 29 del Dl 78). Fonte: Il Sole 24 ore |