La III Sezione Civile di Piazza Cavour ribalta la decisione dei giudici di merito con la quale due coniugi si erano visti negare il risarcimento, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sul proprio figlio minorenne, per i danni da quest’ultimo subiti durante il parto, ad opera dello staff di un ospedale civile.
La Corte rammenta l’orientamento espresso dalle sezioni unite (n. 577 del 2008) in tema di riparto degli onera probandi nell’ambito della responsabilità sanitaria civile: “l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Infatti la corte territoriale, come spiega la Cassazione nella parte motiva del proprio dictum, non si è conformata ai citati parametri probatori. Ammettendo ulteriori motivi, la Corte di Cassazione, in particolare, ritiene fondato quello volto a lamentare l’omesso esame, da parte della corte d’appello, della circostanza del rifiuto di consegna, ad opera dell’ospedale, degli originali delle cartelle cliniche al CTU, ritenendolo idoneo a condurre alla cassazione della pronuncia oggetto del ricorso. Pertanto la Corte cassa la sentenza di merito impugnata, rinviando il procedimento alla corte di appello di Trieste, a cui rimette anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Cassazione civile , sez. III, sentenza 11.11.2011 n° 23562 Fonte : Altalex, 13 dicembre 2011. |