Dal 1° marzo 2002 cambia la tassazione per le spese degli atti giudiziari.Entra in vigore, infatti, il “contributo unificato di iscrizione a ruolo” che sostituisce tutte le altre imposte finora versate per i procedimenti penali, civili e amministrativi. Questa nuova forma di tassazione semplifica in maniera determinante la tassazione degli atti giudiziari perché di fatto elimina le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario. Tavola sinottica per la determinazione del Contributo Uinificato |
Procedimenti con valore determinato | scaglione | Euro | di valore inferiore a Euro 1.100,00 | 30,00 | di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00 | 70,00 | di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00 | 170,00 | di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00 | 340,00 | di valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00 | 500,00 | di valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,00 | 800,00 | di valore superiore a Euro 520.000,00 | 1.110,00 | Procedimenti con valore indeterminabile | civili e amministrativi (si considerano di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00) | 340,00 | di competenza esclusiva del giudice di pace (si considerano di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00) | 170,00 | Procedimenti con valore non dichiarato nell’atto | Si considerano di valore superiore a Euro 520.000,00 | 1.110,00 | Azione civile nel procedimento penale | Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro. | Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. | esente | Il contributo e' dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda. Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza. | vedere tab. scaglioni | - PROCEDIMENTI SPECIALI ( Libro IV, Titolo I, Capo I,II,III e IV c.p.c.) | - Procedimenti d'ingiunzione - Capo I (artt. da 633 bis a 656 ) c.p.c. | Contributo corrispondente al valore della causa di merito, ridotto della metà. | - Procedimenti per convalida di sfratto - Capo II (artt. da 657 a 669) c.p.c. | Contributo ridotto alla metà rispetto al valore. Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida. Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si determina in base all’ammontare del canone annuo. | PROCEDIMENTI CAUTELARI- Capo III (artt. da 669 bis a 702 ) c.p.c. |
| - Procedimenti cautelari in generale (artt. da 669 bis a 669 quaterdecies) c.p.c. | Contributo corrispondente al valore della causa di merito, ridotto della metà. | - Sequestro (artt. da 670 a 687) c.p.c. |
| - Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. da 689 a 691) c.p.c. | | - Procedimenti di istruzione preventiva (artt. da 692 a 699) c.p.c. | | - Provvedimenti d'urgenza (artt. da 700 a 702) c.p.c. | | - Procedimenti possessori (artt. da 703 a 705) c.p.c. |
| Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l’una di cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta. | - PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO | - Procedimenti di volontaria giurisdizione | € 70,00 | - Procedimenti in Camera di Consiglio - Libro IV, Titolo II (artt. da 737 a 742 bis) c.p.c. | € 70,00 | - Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-2002) | € 70,00 | - ESECUZIONE | - Procedimenti di Esecuzione Immobiliare | € 200,00 | - Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (di importo pari o superiore a € 2.500) | € 100,00 | - Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi | € 120,00 | - Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio | ESENTE | - Procedimenti inerenti a procedure esecutive mobiliari di importo inferiore a € 2.500 | ESENTE | - Opposizione all'esecuzione | A seconda del valore della causa | - Opposizione di terzo all'esecuzione | A seconda del valore della causa | - FALLIMENTI | - Per le procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura | € 672,00 | - Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento | Metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata | - Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare | € 70,00 | - Ricorso per insinuazione tardiva | E' dovuto il contributo unificato corrispondente al valore del credito per cui si procede | - Istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare | Non è dovuto il contributo unificato e l'istanza va prodotta in carta semplice | - LOCAZIONI, COMODATO, ecc. | - Procedimenti in materia di locazione | € 103,30 | - Procedimenti in materia di comodato | € 103,30 | - Occupazione senza titolo | € 103,30 | - Impugnazione di delibere condominiali | € 103,30 | - OPPOSIZIONI A DECRETI INGIUNTIVI | - Opposizione a decreto ingiuntivo | Metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa | - PROCEDIMENTI ESENTI | - Procedimenti cautelari attivati in corso di causa | ESENTE | Si precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa, soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, pari ad € 70,00 (vedi circolare n° 5 del 31.7.2002). | - Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione | ESENTE | - Procedimenti di rettificazione di stato civile | ESENTE | - Procedimenti in materia di equa riparazione ex lege 89/2001 | ESENTE | - Procedimenti in materia tavolare | ESENTE | - Procedimenti esecutivi e per consegna e rilascio (artt. 605 e segg. c.p.c.) | ESENTE | - Procedimenti inerenti a procedure esecutive mobiliari di valore inferiore a € 2.500 | ESENTE | - PROCEDIMENTI DI CUI AL LIBRO QUARTO, TIT. II, CAPI I,II,III,IV E V c.p.c. | - Separazioni personali dei coniugi Capo I (da art. 706 a 711 cpc) | ESENTE | - Interdizione e inabilitazione Capo II (artt. da 712 a 720 cpc) | ESENTE | - Dichiarazione di assenza e morte presunta Capo III (artt. da 721 a 731 cpc) | ESENTE | - Disposizioni relative ai minori interdetti e inabilitati Capo IV (artt. da 732 a 734 cpc) | ESENTE | - Rapporti patrimoniali tra coniugi Capo V (artt. da 735 a 736 cpc) | ESENTE | - Procedimenti in Camera di Consiglio - Libro IV, Titolo II (artt. da 737 a 742 bis) c.p.c. | ESENTE | - Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale | ESENTE | - Assegno di mantenimento | ESENTE | - Insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare | ESENTE | - Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone | ESENTE | - Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati | ESENTE | - Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa (Vedi nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003) | ESENTE | - Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa. | ESENTE | In base alla Circolare n° 5 del 31.7.2002 deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti “comunque” relativi alla prole intesa come persone minori di età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare. |
| Modalità di pagamento del Contributo unificato Il contributo unificato può essere pagato: | - MEDIANTE MODELLO F23 (codice tributo 941T) | - MEDIANTE APPOSITO BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE (conto n°57152043 intesto a “Tesoreria provinciale di Viterbo – versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n°126/2001”) | - PRESSO I TABACCAI
Modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005 309. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse. 310. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti: «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
311. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: «1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»
312. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 309 a 311 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
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